2 Agosto 2020
Ministero della Salute: Ordinanza dell’1 Agosto 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
EMERGENZA COVID-19
Oggetto: Ordinanza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
In allegato il testo integrale dell’Ordinanza del Ministro della Salute.