Seguici su

[pvcp_1]

EMERGENZA COVID-19

25 Marzo 2020

Presidenza della Regione: Ordinanza contingibile e urgente n° 10 del 23 marzo 2020

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n°10 del 23.03.2020

 

Di seguito gli articoli dell’Ordinanza.
In allegato copia integrale dell’Ordinanza.

 

Il Presidente della Regione Siciliana

 

ORDINA

 

Art. 1

a. Le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena.

b. Entro ventiquattro ore dalla adozione della presente ordinanza, la Regione Siciliana fornisce a ciascuna ASP l’elenco delle strutture alberghiere utilizzabili, redatto sulla base delle disponibilità fornite da ciascuna struttura alberghiera interessata e disponibile a sottoscrivere la specifica convenzione di cui all’allegato A.

c. Le ASP hanno la competenza sanitaria per disporre adeguate sistemazioni per i soggetti di cui al punto “a” del presente articolo.

d. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata, prima di effettuare ogni e qualsivoglia prestazione, deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione di cui all’allegato A.

Art. 2

Le spese connesse alla esecuzione della presente ordinanza sono a carico di ciascuna ASP, che vi provvede nell’ambito della contabilità legata alla emergenza coronavirus.

Art. 3

Disposizioni finali

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento e comunque entro e non oltre 90 giorni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI
Firmato

Presidenza della Regione: Ordinanza contingibile e urgente n° 10 del 23 marzo 2020
torna all'inizio del contenuto