13 Aprile 2020
Presidenza della Regione: Ordinanza contingibile e urgente n° 16 dell’11 aprile 2020
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n°16 del 11.04.2020
Validità: dal 14 aprile al 3 maggio 2020
Di seguito gli articoli dell’Ordinanza.
In allegato copia integrale dell’Ordinanza.
Il Presidente della Regione Siciliana
ORDINA
Art. 1
Si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le misure indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
L’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell’articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il “Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19” già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.
Art.3
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.
Art. 4
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Art.5
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.
Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente
disposizione.
Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Art. 6
Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internetistituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comunie alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI